
Gli elettori sardi residenti all’estero e iscritti all’AIRE hanno diritto ad un contributo commisurato alle spese sostenute per recarsi presso il comune di iscrizione Aire per le elezioni in oggetto.
Il diritto al predetto contributo spetta agli emigrati all’estero, iscritti all’A.I.R.E. o che abbiano in corso la procedura d’iscrizione attestata dall’Ufficio Consolare dello Stato estero di provenienza. Non hanno diritto al contributo gli elettori che si trovano all’estero per motivi di studio o per lavoro a tempo determinato che non possono per legge trasferire la residenza all’estero.
Il viaggio dovrà svolgersi rispettivamente entro i due mesi precedenti la data delle consultazioni (arrivo al comune sardo) e non oltre i due mesi successivi alla data delle consultazioni stesse (partenza per lo stato estero).
Il contributo è commisurato alle spese di viaggio effettivamente sostenute e comunque fino a un massimo di € 250,00 per gli elettori provenienti dai paesi europei e € 1.000,00 da quelli extraeuropei, ai sensi della Legge regionale n. 12 del 23/05/2013, art. 4, comma 7.
L’interessato deve presentarsi presso il Comune nel quale ha votato e consegnare al funzionario incaricato la seguente documentazione:
- tessera elettorale o autorizzazione sostitutiva della stessa, vidimata presso la sezione elettorale e attestante l’avvenuta votazione;
- documento d’identità;
- biglietti e carte d’imbarco di andata e ritorno da cui risulti che il viaggio è stato effettuato entro i termini suddetti.
Il contributo sarà erogato all’interessato dall’Amministrazione comunale soltanto se la documentazione presentata sarà completa.
Per maggiori informazioni consultare il portale della Regione Sardegna dedicato alle agevolazioni per gli elettori sardi residenti all’estero.
FAQ aggiornate a marzo 2026
Il Servizio a cui rivolgersi: COMUNE DI ISCRIZIONE ELETTORALE
1) Cosa prevede la norma per agevolare gli elettori sardi residenti all’estero?
È previsto un contributo “commisurato all’importo effettivamente sostenuto per le spese di viaggio e comunque fino ad un massimo di euro 250,00 per gli elettori che provengono dai paesi europei ed euro 1.000,00 da quelli extraeuropei”.
2) Quali requisiti si devono possedere per ottenere il contributo?
· Essere iscritti all’anagrafe italiana residenti all’estero (Aire) di un Comune sardo, o avere la procedura di iscrizione in corso, se attestata dall’Ufficio consolare dello Stato estero di provenienza;
· Essere cittadini emigrati, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sardegna, che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali, nonché dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale.
· Essere i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.;
· Esser militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero
3) Quali documenti dovranno essere prodotti al Comune per ottenere il rimborso?
· Documenti di identità
· Tessera elettorale (vistata) che attesti l’avvenuta votazione da parte dell’elettore: (consultazioni amministrative, provinciali e regionali oppure di referendum abrogativi e consultivi a carattere strettamente regionale);
· Documenti di viaggio;
· Per i cittadini emigrati, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sardegna, che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali, nonché per i dirigenti scolastici, docenti e personale
amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale, sarà necessario produrre certificazione di residenza all’estero e documento che dimostri l’impiego lavorativo che si sta svolgendo all’estero (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali,
copia del contratto di lavoro, ecc.).
· Per i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963 e per i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero, sarà necessario produrre anche certificazione di residenza all’estero e documento che dimostri l’impiego lavorativo che si sta svolgendo all’estero (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.).
4) Entro quali tempi dovrà svolgersi il viaggio?
Il viaggio per giungere al Comune presso cui si eserciterà il diritto di voto dovrà essere fatto non prima di due mesi dalla data fissata per le votazioni e quello di rientro al Paese estero, non oltre i due mesi successivi.
In caso di viaggio che preveda la necessità di fare più scali, tali scali non dovranno superare le 24 ore di sosta (salvo il caso in cui la sosta superiore alle 24 ore sia dovuta a cause di forza maggiore o motivi di salute che dovranno comunque essere certificati con apposita documentazione).
Nel caso in cui l’itinerario individuato dall’elettore, che preveda uno scalo di oltre 24, sia l’unico possibile e non si rientri nei casi sopra elencati, l’elettore dovrà mettersi in contatto con il comune nelle cui liste elettorali e iscritto e comunicare in formato scritto l’impossibilità di altre modalità di viaggio. Sarà
quindi il comune a effettuare, preventivamente, la verifica che effettivamente l’itinerario con scalo di oltre 24 ore sia l’unica possibile e autorizzare tale itinerario. Le comunicazioni tra comune ed elettore dovranno essere allegate alla pratica di rimborso.
5) Chi provvede all’erogazione del contributo?
Il Comune sardo presso cui l’elettore risulta iscritto all’AIRE, previa verifica dei requisiti.
6) Con quali modalità vengono pagate le spese sostenute per il viaggio?
Secondo le modalità stabilite dai Comuni, per tutte le informazioni l’elettore dovrà contattare il Comune di riferimento;
7) Quali sono le spese rimborsabili per ottenere il contributo?
Sono ammesse solo le spese di viaggio documentate. L’elettore deve presentare i biglietti (o la stampa del biglietto elettronico), dai quali risulti in modo chiaro ed univoco:
a) il nominativo;
b) la data;
c) la tratta;
d) l’importo.
In caso di viaggio in aereo, è necessario conservare l’originale del tagliando delle carte di imbarco da allegare alla documentazione di viaggio (in caso di smarrimento della carta d’imbarco, l’elettore dovrà presentare al Comune di riferimento apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex articolo 47
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 nella quale dichiari le effettive date di imbarco sia per l’arrivo che per la partenza).
In caso di carta d’imbarco elettronica, l’elettore dovrà produrre copia informatica o cartacea al comune di iscrizione elettorale o mostrare il documento elettronico al funzionario incaricato del procedimento di rimborso, che sottoscriverà una dichiarazione, da allegare alla pratica, nella quale il funzionario dichiara di aver visionato la carta d’imbarco elettronica.
Le carte d’imbarco relative al viaggio di ritorno, sia cartacee che elettroniche, o le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in caso di smarrimento di queste, dovranno essere fatte pervenire dall’elettore, in originale o in copia cartacea o elettronica, al Comune di riferimento, responsabile del rimborso.
È altresì rimborsabile il viaggio in nave (LIMITATAMENTE AL COSTO DELL’ELETTORE), con il bus extraurbano e con il treno.
8) Se il biglietto è stato pagato con moneta diversa dall’euro (es. sterline/dollari)
come si procede?
Con la conversione della valuta estera in euro, da effettuare alla data di svolgimento delle consultazioni elettorali (o alla prima data non festiva successiva alle elezioni) e si consiglia di tenere agli atti la stampa da cui si evinca il valore di scambio, che dovrà essere allegato al rendiconto nel caso in cui il Comune venga sorteggiato come “Comune a campione”.
9) Che cosa si intende per paesi europei?
Non solo Stati appartenenti all’Unione Europea ma tutti quei paesi territorialmente ricompresi nel continente “Europa”. Es: Svizzera, Regno Unito, Norvegia, Finlandia, Russia Europea, Turchia Europea.
Diversamente, tutti i territori che si trovano sotto il governo di Paesi Europei ma che si trovano in altri continenti devono essere considerati Paesi extraeuropei. Sono le regioni definite ultraperiferiche dalla stessa UE (Attualmente le regioni ultraperiferiche sono nove: — cinque dipartimenti d’oltremare francesi – Martinica, Mayotte, Guadalupa, la Guyana francese e Riunione; — una comunità d’oltremare francese – Saint-Martin; — due regioni autonome portoghesi – Madera e le Azzorre; — una comunità autonoma
spagnola – le isole Canarie.)
10) Chi si trova in un paese diverso da quello di residenza per motivi di lavoro può ottenere il contributo?
Si, se in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge; il contributo sarà erogato tenuto conto non della sede di residenza ma della sede di lavoro, esplicitamente dichiarato e circostanziato.
11) È possibile delegare qualcuno per il ritiro delle somme?
Si, l’elettore può con delega scritta (disponibile nel sito) incaricare una persona di sua fiducia al ritiro delle somme.
12) Se parte del viaggio è avvenuto in treno, con biglietto non nominativo, l’elettore ha diritto al contributo?
Si, purché il tragitto effettuato sia coerente con l’itinerario del viaggio dell’elettore e nei limiti degli importi massimi rimborsabili previsti dalla norma.
13) Il biglietto può essere cumulativo?
Si. Potrà essere cumulativo. Naturalmente verranno rimborsati i costi sostenuti dall’elettore e scorporati i costi eccedenti. Es. se il titolo di viaggio è intestato a due viaggiatori/elettori, il rimborso sarà effettuato rispettivamente nella misura del 50% del totale. Se il secondo viaggiatore non beneficia della norma
(poiché non elettore AIRE) il rimborso del 50% andrà in favore esclusivo dell’elettore. Infine in caso di figli minorenni (paganti) l’importo del biglietto rimborsabile sarà solo quello del soggetto elettore e non dei figli.
14) Ha diritto al contributo chi si trova momentaneamente all’estero per motivi di
studio?
No, ha diritto solo chi è residente all’estero, secondo le norme vigenti.
15) Se parte del viaggio è effettuato con mezzo proprio, l’elettore ha diritto al
contributo chilometrico?
Non è previsto.
16) Sono rimborsabili le spese sostenute per il trasporto in nave della propria auto?
No. Sono rimborsabili solo le spese sostenute per traposto dell’elettore che utilizzi mezzi pubblici. Pertanto, non verrà rimborsata l’automobile ne tutti i costi ad essa collegati, anche se di proprietà.
17) Quali spese non sono ammesse?
Non sono ammesse le spese per pedaggi autostradali, per noleggio auto con o senza conducente, né per parcheggi o uso di taxi, o trasporto animali domestici.
18) Può essere concesso il contributo per una sola tratta del viaggio?
No. Per ottenere il contributo l’elettore deve compiere l’intero viaggio di andata e ritorno nei termini di legge, è esclusa la possibilità di contributo per una sola tratta anche se avvenuta nei termini.
19) L’Amministrazione regionale rimborsa le spese (commissioni bancarie per bonifico) sostenute dalle Amministrazioni comunali per eventuali bonifici in favore degli elettori?
Non è previsto.
20) L’Amministrazione comunale può caricare più richieste di rimborso?
Si, l’Amministrazione Comunale può caricare più pratiche di rimborso, ma sarebbe opportuno, per semplificare il procedimento che l’Ente inserisse la pratica di rimborso solo dopo aver concluso tutte le verifiche di propria competenza e quando tutte le richieste di rimborso, trasmesse dagli elettori siano pervenute.
